La norma che cancella i debiti a chi non ha nulla, e il motivo per cui quasi nessuno la usa
di Redazione
02/10/2026
Si chiama esdebitazione del sovraindebitato incapiente, sta nell'articolo 283 del Codice della crisi e consente di azzerare i debiti senza pagare un euro ai creditori. Esiste dal 2020, è gratuita per chi ha i requisiti, e resta uno degli strumenti meno conosciuti dell'ordinamento italiano. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Valvo, consulente del debito.
Partiamo dalla sostanza: è vero che questa procedura cancella i debiti senza pagamento?
Sì, ed è il motivo per cui ogni volta che la spiego mi guardano con sospetto. L'articolo 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza consente alla persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere la liberazione dai debiti residui. Senza piano di rientro, senza percentuale minima da corrispondere, senza liquidazione di beni perché beni non ce ne sono. Il giudice emette un decreto e i debiti non sono più esigibili.
Chi rientra in questa condizione?
Chi non ha patrimonio, non ha capacità reddituale eccedente il necessario al mantenimento proprio e della famiglia, e non ha prospettive che lascino immaginare un cambiamento. Nella pratica: persone anziane con la sola pensione minima, persone con reddito da lavoro precario e nessun bene, chi ha già subito una liquidazione che non ha soddisfatto i creditori. È una fascia più ampia di quanto si pensi.
Lei di solito sostiene che il tribunale è l'ultima risorsa. Qui cambia idea?
No, qui la mia posizione è coerente e anzi è il rovescio della stessa medaglia. Sostengo che il tribunale non vada usato quando una trattativa produrrebbe lo stesso risultato in meno tempo e con meno costi. Nel caso dell'incapiente non c'è nessuna trattativa possibile, perché non c'è nulla da mettere sul tavolo. Un creditore non accetta un saldo e stralcio da chi non può versare l'acconto. Questa è esattamente la situazione in cui la via giudiziale non è la scelta più aggressiva: è l'unica che esiste. E in genere la consiglio subito.
Se è gratuita e risolutiva, perché è così poco utilizzata?
Per tre ragioni che si sommano. La prima è che quasi nessuno sa che esiste. Chi è in quella condizione ha smesso da tempo di cercare soluzioni, perché la sua esperienza gli ha insegnato che le soluzioni costano e lui non può permettersele. Non immagina che ne esista una pensata proprio per l'assenza di risorse.
La seconda?
I compensi. La domanda si presenta tramite un Organismo di composizione della crisi, che redige una relazione dettagliata sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza tenuta dal debitore. Per questa procedura il compenso del gestore è ridotto della metà, ma resta un costo, e va anticipato da chi per definizione non ha liquidità. È un paradosso strutturale: lo strumento per chi non ha niente presuppone comunque un esborso iniziale. Alcuni OCC e alcune associazioni si sono organizzati per gestirlo, ma non c'è uniformità sul territorio.
E la terza ragione?
La meritevolezza, che è il vero filtro. Il giudice deve accertare che l'indebitamento non sia derivato da dolo o colpa grave e che non ci siano stati atti in frode ai creditori. Sono concetti che la legge non definisce in modo puntuale, e qui succede qualcosa che meriterebbe più attenzione di quanta ne riceva: i tribunali applicano criteri diversi.
In che senso diversi?
Nel senso che il Codice non fissa alcuna soglia numerica di reddito per accedere. Diversi tribunali, nei propri protocolli e nelle linee guida degli organismi locali, ne hanno elaborate: una delle più ricorrenti prende come riferimento l'assegno sociale aumentato del 50% e lo rapporta ai componenti del nucleo familiare secondo i parametri ISEE. Sono criteri ragionevoli e nascono dall'esigenza pratica di dare un contenuto verificabile a una formula generica. Ma restano prassi interpretative, non norme. La conseguenza è che la stessa identica posizione può essere valutata diversamente a seconda del foro competente. Per una misura pensata come rimedio di ultima istanza, è una disparità che pesa.
Dopo il decreto il debitore è definitivamente libero?
Non subito. Per i quattro anni successivi resta l'obbligo di dichiarare annualmente le utilità sopravvenute. Se in quel periodo arrivano somme rilevanti (un'eredità, una vincita, un miglioramento significativo della posizione lavorativa) i debiti tornano esigibili e i creditori possono agire. La soglia è quella che consente un soddisfacimento dei creditori non inferiore al dieci per cento. È un meccanismo di equilibrio: si dà una seconda possibilità, non un'immunità.
E i creditori possono opporsi?
Possono proporre reclamo contro il decreto. È un passaggio fisiologico e in molti casi non produce effetti, ma va messo in conto: significa che la procedura non si chiude il giorno in cui il giudice decide.
C'è un ultimo elemento che chi valuta questa strada dovrebbe sapere?
Che vi si può accedere una sola volta nella vita. Non è un dettaglio procedurale: è la ragione per cui il momento in cui la si attiva va scelto e non subito. Chi la utilizza mentre ha ancora una situazione in evoluzione consuma la propria unica possibilità in un momento in cui forse non era ancora necessaria. È l'unico caso, nel mio lavoro, in cui capita di dire a una persona di aspettare. Non perché le convenga restare nei debiti, ma perché quello strumento si spende una volta sola e va speso quando il quadro è definitivo.
Articolo Precedente
Milano, grossisti ortofrutta al centro della nuova filiera
Articolo Successivo
Milano, accordo con Niulinx per testare la guida autonoma